Secondo quanto stabilito dall’articolo 298 del Codice svizzero di diritto processuale civile, relativo all’ascolto dei figli, il giudice – o una persona da lui designata – deve sentire direttamente e in modo adeguato i figli, a meno che ciò non sia impedito dalla loro giovane età o da altri motivi rilevanti.
L’ascolto può essere disposto dalla Pretura, che lo ordina formalmente o su iniziativa dei genitori, anche nell’ambito di una mediazione familiare.
Questa procedura ha tre principali finalità:
A svolgere l’audizione è un professionista adeguatamente formato, con competenze specifiche nel settore. Il suo intervento si articola in diverse fasi: un primo incontro con entrambi i genitori, uno o più colloqui con i figli, e infine una nuova riunione con i genitori per condividere quanto emerso.
Al termine del percorso, il professionista redige una relazione contenente gli elementi principali che serviranno alla Pretura per prendere una decisione informata.