Statuto dell'Associazione Casa Santa Elisabetta - Lugano

Art. 1

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del C.C.S. è istituita con sede in Lugano un’Associazione senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, denominata Associazione Casa Santa Elisabetta (ACSE), già Opera Serafica di Assistenza Padre Aurelio da Lavertezzo, designata di seguito semplicemente l’Associazione. L’Associazione ha come scopo l’accoglienza e la cura di donne e di bambini, con o senza i loro genitori, in condizioni di vulnerabilità e bisognosi di sostegno. Garantisce un ambiente socioeducativo per entrambi, il pieno rispetto dell’identità delle persone nella loro individualità, nella loro dignità e nella considerazione della loro vita in ogni suo momento, promuovendo anche il rafforzamento delle competenze genitoriali, senza distinzione di religione o condizione sociale. L’Associazione si impegna a lavorare, riconoscente nei confronti dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nella continuità e nel rispetto dei principi dello spirito francescano che ispirò i suoi Fondatori. L’Ordine designa un Cappellano, formalmente nominato dal Vescovo della Diocesi di Lugano, che collabora, con il Comitato in qualità di consulente per tematiche etiche e sociali e assicura il servizio religioso presso ACSE. Il 20 giugno 2023, l’Ordine Francescano Secolare della Svizzera Italiana ha donato all’Associazione lo stabile di Via Borromini 13 a Lugano, sede storica dell’Associazione. Tale donazione, di rilevante significato simbolico e patrimoniale, è accolta con gratitudine dall’Assemblea e dal Comitato di ACSE, quale segno di continuità e consolidamento della propria presenza sul territorio.

Art. 2

L’Associazione vigila con la Direzione Generale e i Direttori Pedagogici su:
  • Casa S. Elisabetta, Casa d’accoglienza e cura di bambini 0-6 anni con le loro mamme e le loro famiglie.
  • 4 Punti d’Incontro sul territorio (Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano), luoghi neutrali d’incontro tra genitori e figli e un servizio d’Ascolto di minori
  • Casa Estìa, Foyer per bambini da 0-6 anni temporaneamente allontanati dalla famiglia d’origine.
  • Attività di supporto, accompagnamento e progressione al domicilio.
La Direzione Generale e la Direzione Pedagogica formano il Consiglio di Direzione.

Art. 3

I mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi sociali sono:
  1. le quote dei soci, che vengono decise annualmente;
  2. il contributo di enti pubblici tenuti all’assistenza;
  3. i lasciti, le collette e le donazioni da parte di Associazioni, Fondazioni e Privati.

Art. 4

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea e il Comitato. L’Assemblea è composta dai soci attivi e dai soci onorari di regola per un massimo di 15 (quindici) persone. Per giustificati motivi ed interessi verso gli scopi dell’Associazione il numero dei soci può essere ampliato. Il Comitato è composto da 3 a 7 membri laici, tra cui possibilmente 1 membro esperto in ambito del lavoro socio-educativo. Il Comitato decide su tutte le trattande che non sono riservate all’Assemblea. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 5

Le competenze dell’Assemblea sono le seguenti:
  1. fissare le quote annue dei soci;
  2. nominare i membri del Comitato e designare il Presidente e il Vice-Presidente;
  3. approvare i conti annui e dare scarico al Comitato e alla Direzione Generale;
  4. designare l’organo di revisione dei conti annuali;
  5. modificare e approvare gli statuti;
  6. sciogliere l’Associazione.
L’Assemblea decide a maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo nei casi in cui lo statuto preveda diversamente. È ammessa la delega scritta ad un altro socio.

Art. 6

Le competenze del Comitato sono le seguenti:
  1. definire la linea programmatica e le decisioni sull’attività sociale;
  2. nominare un Direttore Generale e i Direttori Pedagogici, definendone compiti e ruoli specifici secondo mansionari;
  3. approvare e predisporre con la Direzione Generale e i Direttori Pedagogici l’assunzione e il licenziamento del personale stipendiato;
  4. decidere circa la stipulazione di prestiti e contratti relativi all’attività sociale, accettare le eredità, i legati e le donazioni;
  5. decidere sull’impiego del patrimonio sociale;
  6. concedere l’autorizzazione a stare in giudizio;
  7. sovrintendere alla gestione morale e finanziaria dell’Associazione con le più ampie facoltà che non siano limitate per legge o dalle competenze dell’Assemblea sociale;
  8. definire il Regolamento di Organizzazione;
  9. definire il Regolamento di Servizio del personale;
  10. definire i diritti di firma;
  11. definire il Regolamento di spese della Direzione Generale e della Direzione Pedagogica (vedasi regolamento sulle cifre di competenza);
  12. definire l’organigramma di ACSE;
  13. attribuire le deleghe a uno o più membri per temi specifici.

Art. 7

L’ufficio di revisione è nominato dall’Assemblea sociale e resta in carica 1 anno con possibilità di rielezione.

Art. 8

Il Comitato è nominato dall’Assemblea sociale per 4 anni ed è rieleggibile. L’Assemblea nomina pure un Presidente e un Vice-Presidente tra i membri di Comitato, pure rieleggibili. Il Presidente del Comitato rappresenta l’Associazione. Il diritto di firma sociale compete al Presidente e/o al Vice Presidente con la Direzione Generale, con firma collettiva a due. Un regolamento definirà le eventuali deleghe.

Art. 9

Il consenso scritto di tutti i membri di Comitato, in assenza di una seduta formale, è parificato ad una decisione. In caso di necessità sono ammesse le conferenze telefoniche e le video-conferenze.

Art. 1O

Il patrimonio sociale è unico garante delle obbligazioni dell’Associazione.

Art. 11

L’Associazione è costituita per tempo indeterminato. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea sociale, convocata a titolo straordinario, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci deciderà a maggioranza assoluta la destinazione del patrimonio sociale. Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio va ad un’Istituzione che persegue la stessa o simile finalità dell’Associazione Casa Santa Elisabetta. Le presenti modifiche dello Statuto sono state approvate all’unanimità dall’Assemblea sociale ordinaria dell’Associazione a Lugano, il 19 Maggio 2025. Sostituiscono e annullano le precedenti versioni. Entrano immediatamente in vigore.